<< Marzo 2024 >>
L M M G V S D
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nessun evento presente

Nessun evento presente

Statuto

home > Statuto

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CORALE CITTA’ DI FIORENZUOLA


Premessa.

La Corale di Fiorenzuola è nata il 23 ottobre 1972, dalla buona volontà di alcuni fiorenzuolani, uniti dalla stessa passione per il canto al di sopra di ogni discriminazione d'età, sesso, partito politico, fede religiosa ed estrazione sociale. Possono pertanto farne parte tutti coloro che amano cantare, che si impegnano con serietà a tal fine e quanti intendono impegnarsi per la diffusione dell’amore e dell’interesse per la musica.


Art. 1 Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione denominata "Corale Città di Fiorenzuola" (in seguito denominata semplicemente Corale) senza fini di lucro, con sede in Fiorenzuola d'Arda, Via Liberazione n° 33.


Art. 2 Scopi e attività.

La Corale non ha finalità speculative né di lucro, ma, con spirito di gratuità, si propone di diffondere l'amore e l'interesse per la musica in generale ed il canto corale in particolare. Nella realizzazione degli scopi associativi la Corale si propone di: promuovere, organizzare ed attuare iniziative culturali e formative in ambito musicale; promuovere ad attuare iniziative per la valorizzazione del canto corale, cantare alle celebrazioni liturgiche nelle feste principali e dare la possibilità ai cantori di approfondire la co-noscenza della musica ed esercitare il gusto di cantare, anche al di fuori dell'attività ufficiale della Corale, mettendo la sede e gli strumenti a disposizione per tale fine, senza che ne sia intralciata l'attività stessa. Fa parte della Corale la scuola di musica “Coro Voci Bianche della Corale città di Fioren-zuola” che promuove la crescita musicale di giovani cantori. L'attività della Corale inizia di norma il primo martedì di settembre e termina alla fine di giu-gno di ogni anno, salvo decisioni diverse prese dal Consiglio Direttivo. Le at-tività descritte nel presente articolo o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dalla Corale prevalentemente tramite le prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi di attività prestata in forma libera, volontaria e gratuita da non associati. La Corale, peraltro, nei casi di necessità stabiliti dalla legge n° 383/2000 e dalla legge regionale n° 34/2002, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati.


Art. 3 Risorse economiche.

La Corale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1.    quote associative;
2.    contributi degli associati;
3.    donazioni.
4.    proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. AI termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro la fine del mese di febbraio. Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Corale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 4 Soci della Corale.

Il numero dei Soci è illimitato. Sono considerati Soci della Corale a tutti gli effetti: i Cantori in attività e tutti coloro che offrano il loro sostegno al sodalizio. Coloro che desiderano partecipare in qualità di cantori alle attività della Corale, oltre a presentare l’istanza di ammissione di cui all’art.5, dovranno sostenere un esame di verifica delle capacità vocali effettuato dal Direttore . L'età minima per l'ammissione è fissata a 15 anni di età.


Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla formulazione di un’istanza. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea. La qualità di Socio si perde:
1.    per decesso;
2.    per recesso;
3.    per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
4.    per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
5.    per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci può essere comunicato in forma scritta e/o verbale al Consiglio Direttivo. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.


Art. 6 Diritti e doveri degli associati.

I Soci sono tenuti:
1.    ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2.    a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Corale;
3.    a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4.    per quanto riguarda i Cantori, a partecipare sia alle prove settimanali di canto, che alle esecuzioni pubbliche, così come a qualunque iniziativa ritenuta indispensabile dal Direttore e dal Consiglio Direttivo, al fine di un miglioramento qualitativo della vocalità individuale e di gruppo.
I Soci hanno diritto:
1.    a partecipare a tutte le attività promosse dalla Corale;
2.    a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare il Socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi della Corale nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
3.    ad accedere alle cariche associative, se maggiorenne e dopo avere maturato almeno un anno di tesseramento;
4.    a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documen-tazione relativa alla gestione della Corale, con possibilità di otte-nerne copia.

Art. 7 Organi della Corale.

Sono organi della Corale:
1.    l'Assemblea dei Soci;
2.    il Consiglio Direttivo;
3.    il Presidente.
L'elezione degli organi della Corale non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 L'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano della Corale, è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività della Corale ed in particolare:
1.    approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
2.    nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
3.    delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4.    delibera l'esclusione dei Soci dalla Corale;
5.    si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e sullo scioglimento anticipato della Corale. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da esporre in sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento della Corale e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.


Art. 9 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di nove Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Con-siglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cau-se, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. AI Consiglio Direttivo spetta di:
1.    nominare al suo interno un Presidente, un VicePresidente ed un Segretario;
2.    nominare un Tesoriere amministrativo che può essere scelto, in mancanza di una persona adatta a ricoprire tale carica, anche all’esterno del Consiglio, comunque tra i soci e sottoponendo tale scelta alla ratifica assembleare;
3.    curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
4.    predisporre il bilancio consuntivo;
5.    stabilire l’entità della quota associativa annuale;
6.    provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
7.    nomina il Direttore Musicale e il Maestro accompagnatore.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro che ha ottenuto più voti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga oppor-tuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i Soci dell’associazione, in qualità di uditori e senza diritto di voto.


Art. 10 Il Presidente.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci. AI Presidente è attribuita la rappresentanza della Corale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente, in nome, per conto e nell’interesse della Corale, ha facoltà di aprire conti correnti bancari o postali per la gestione amministrativa della Corale stessa.
Nell'arco di ogni mese, sarà possibile da parte del Presidente, sentito even-tualmente il Direttore Musicale, impegnarsi a nome della Corale al massimo per due concerti, ai quali i Cantori sono tenuti ad aderire. Ulteriori impegni verranno sottoposti ai Cantori stessi, che si pronunceranno in merito.


Art. 11 Il Direttore Musicale.

Il Direttore Musicale è il punto di riferimento e di guida per la crescita dell’attività musicale dell’associazione. Il Direttore Musicale:
1.    può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
2.    adotta i metodi di insegnamento che ritiene, a suo giudizio,  più idonei;
3.    alla fine di ogni anno canoro sottopone all’Assemblea per l'appro-vazione, il programma musicale generico per l'attività dell'anno seguente. Nell'arco dell'anno canoro comunque, il programma musicale può essere modificato in funzione di particolari e nuove scelte, relative a manifestazioni importanti alle quali la Corale in-tende aderire o organizzare;
4.    sceglie sulla base del programma approvato, le linee guida del repertorio per l'anno di attività;
5.    è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica ad ogni rin-novo del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di sue dimissioni o nell'eventualità che vengano a mancare le condizioni di fiducia e stima reciproca con il gruppo Corale stesso.


Art. 12 Il Maestro accompagnatore.

Il Maestro accompagnatore, collabora e contribuisce in modo sostanziale all’attività della Corale, fornendo il proprio operato sia durante le prove settimanali che per i concerti e le esibizioni pub-bliche:
1.    può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
2.    è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica ad ogni rin-novo del Consiglio Direttivo, salvo nel caso di sue dimissioni o nell'eventualità che vengano a mancare le condizioni di fiducia e stima reciproca con il gruppo Corale stesso.


Art. 13 Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ri-coperta a titolo gratuito.


Art. 14 Scioglimento.

In caso di scioglimento della Corale, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o, comunque a fini di utilità sociale secondo le disposizioni di legge.


Art. 15 Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad alle norme vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Salva la Pagina in formato PDF Stampa la Pagina Statuto x sito